Onorevoli Deputati! - La proposta di un accordo quadro di cooperazione italo-svizzero nel settore dell'armamento è stata avanzata, da parte della Svizzera, nel giugno 1998. Tale richiesta si inseriva nell'ambito di un processo di revisione della tradizionale politica di neutralità della Confederazione Elvetica, da cui era emerso il principio della «flessibilità» di applicazione del concetto di neutralità, mirante a «favorire la collaborazione con la NATO nel quadro del Partenariato per
l'articolo 1, «Introduzione ed obiettivi», individua la parti firmatarie del Memorandum, ovverosia il Governo italiano, rappresentato dal Ministero della difesa, e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport, e indica gli scopi dell'accordo, consistenti nel rafforzamento della cooperazione nelle aree dell'industria della difesa, nella promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento congiunti degli equipaggiamenti militari, nell'identificazione di attività congiunte volte alla standardizzazione e all'interoperabilità, nello scambio di informazioni tecniche e nello sviluppo dei contatti tra le industrie dei due Paesi;
l'articolo 2, «Portata», definisce le attività ricadenti nell'accordo, e cioè l'identificazione di requisiti comuni relativi agli equipaggiamenti delle Forze armate, la collaborazione nell'acquisto di equipaggiamenti volti a soddisfare tali requisiti, il supporto reciproco nelle prove e nelle sperimentazioni tecniche, nello sviluppo di concetti operativi, nella predisposizione di accordi contrattuali e nel supporto logistico, l'organizzazione di riunioni bilaterali su programmi relativi agli equipaggiamenti, la fornitura di servizi di garanzia di qualità e la previsione di compensazioni industriali. In caso di cooperazione su progetti specifici, l'articolo prevede la predisposizione di un Accordo di attuazione, volto a regolare gli aspetti particolari dell'attività congiunta;
l'articolo 3, «Scambio di informazioni sulle opportunità di gara», contempla la possibilità di scambio di informazioni sugli approvvigionamenti in modo tale da consentire alle ditte interessate di partecipare alle gare e stabilisce altresì che le norme rilevanti saranno quelle della nazione acquirente, che la nazionalità della ditta offerente non è elemento ostativo ai fini dell'aggiudicazione di una commessa e che, in caso di non accettazione di una offerta, verrà fornita, su richiesta dell'altra parte, la motivazione del rigetto;
l'articolo 4, «Organizzazione di gestione», prevede la costituzione di un Comitato bilaterale per valutare l'implementazione del Memorandum, con riunioni annuali, e ne individua i componenti;
l'articolo 5, «Sicurezza e visite», sancisce che le informazioni e il materiale classificati scambiati o generati e le visite internazionali verranno gestiti e organizzati in conformità agli accordi internazionali già in vigore tra le parti;
l'articolo 6, «Reclami e responsabilità», introduce il principio, già contemplato in accordi analoghi, approvati con apposita legge di ratifica (ad esempio, vedasi l'articolo VIII della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335, successivamente estesa alle nazioni firmatarie del Partenariato per la pace con legge di ratifica 30 giugno 1998, n. 229), secondo cui le parti regolano con «lex specialis» (la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, è limitata ai casi previsti dal Memorandum) eventuali richieste di risarcimento, sia tra le parti, sia nei confronti di terzi, relative ad eventi connessi all'esecuzione del Memorandum. Nel caso di specie ciascun Partecipante rinuncia al risarcimento per lesioni o per il decesso di proprio personale o di propri agenti, o per danni o distruzione di beni, causati dall'altro Partecipante, da suo personale o da agenti in servizio nello svolgimento di attività correlate al Memorandum, purché l'evento dannoso non sia dovuto a dolo o a colpa del personale o di agenti di uno dei Partecipanti: in tale caso il risarcimento graverà totalmente sul Partecipante responsabile. La trattazione di casi di risarcimento nei confronti di terzi è di competenza della parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali;
l'articolo 7, «Uso e divulgazione delle informazioni», stabilisce che le informazioni scambiate tra le parti, incluse quelle di natura industriale, non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza il consenso della fonte, e che verranno tutelate in conformità alle norme in vigore. In caso di danno connesso alla divulgazione delle informazioni in maniera non autorizzata, il Partecipante destinatario risarcirà il proprietario delle informazioni. Inoltre, il paragrafo 7.4 stabilisce che le informazioni scambiate ai sensi del Memorandum, nonché documenti, tecnologia o materiali, classificati o meno, non potranno essere ceduti a persone di nazionalità diversa dalle nazioni firmatarie né ad organizzazioni internazionali se non previa autorizzazione scritta della nazione originatrice. Le informazioni saranno contrassegnate con apposita marcatura indicante il Paese di origine, la classifica di segretezza eccetera;
l'articolo 8, «Disposizioni finanziarie», sancisce che il Memorandum non determina alcun impegno finanziario in capo ai Partecipanti, se non quello relativo alle spese per l'implementazione dell'accordo connesse al funzionamento del Comitato direttivo bilaterale, previsto dall'articolo 4;
l'articolo 9, «Composizione delle controversie», precisa che eventuali controversie sull'applicazione del Memorandum verranno risolte unicamente mediante la consultazione e la negoziazione tra le parti;
l'articolo 10, «Data di entrata in vigore, revoca, emendamento e durata»,
l'articolo 11, «Firma», indica la data e il luogo ove il Memorandum è stato firmato, e cioè il 6 novembre 2003 a Bruxelles, in duplice copia originale in lingua inglese e in lingua italiana, entrambi i testi autentici.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli:
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Memorandum;
l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;
l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria;
l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.